L’aria è davvero fonte rinnovabile o è solo "pubblicità elettorale"?
L'energia aerotermica, cioè quella contenuta nell'aria, è, a tutti gli effetti, un'energia rinnovabile; lo sancisce anche una legge europea recepita dall'Italia e già in essere in alcune regioni, quali la Lombardia.
Parlando tra “gli addetti al settore” circa le fonti rinnovabili di energia, ci si trova ormai pienamente d’accordo sull'attribuire questo titolo all'energia solare, a quella eolica, geotermica, idrotermica ed idraulica, alle biomasse e al biogas.
Poi la compattezza di opinioni si spezza su altre fonti quali i rifiuti e, soprattutto, sull'energia aerotermica.
Il calore contenuto nell'aria (che sappiamo tutti essere considerevole, tanto che a scuola, tanto tempo fa, ci hanno insegnato che l’atmosfera era un recettore di calore a capacità pressoché infinita) è davvero una fonte energetica rinnovabile a pari delle “sorelle maggiori” unanimamente riconosciute?
La Comunità Europea di recente si è occupata di definire in maniera precisa il perimetro delle energie rinnovabili, onde dissipare ogni dubbio.
Sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 140 del 5 giugno 2009 è stata pubblicata la versione finale della direttiva 2009/28/CE relativa all'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che sancisce ufficialmente l’ingresso delle pompe di calore, anche ad aria, nel mondo delle rinnovabili.
Nell'articolo 2 sono infatti identificabili le seguenti definizioni:
- energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore;
- energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
- energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore (e quindi a rigore lo sfruttamento degli acquiferi sotterranei ricade nella tipologia geotermica e non in quella idrotermica).
Questo è un importante riconoscimento che consente a tutti gli effetti un più incisivo approccio presso gli enti normatori nazionali e locali (come ad esempio la Regione Lombardia ha già fatto, precorrendo addirittura l’emanazione della norma) per l’inserimento delle pompe di calore nei programmi di incentivazione all'uso delle fonti rinnovabili.
Secondo l'articolo 27 della stessa direttiva, gli stati membri avevano 18 mesi per recepire la direttiva.
Possiamo anticipare che la stessa è stata recepita dall'Italia con la Legge Comunitaria 2009 (articolo 17, comma 1-b), approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 maggio 2010 e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Anche a livello di normativa tecnica italiana la parte quarta della norma UNI TS 11300 (procedure di calcolo per pompe di calore nelle certificazioni energetiche) che attualmente è prossima ad entrare in inchiesta pubblica all'UNI, mette in evidenza la possibilità di utilizzare l’aria come fonte di energia rinnovabile.
Quindi grazie a questo chiarimento della Comunità Europea possiamo affermare che anche le pompe di calore ad aria sono in grado di utilizzare energia rinnovabile.
Dopotutto come buona parte delle energie rinnovabili anche quella aerotermica deve grande parte della sua efficacia all'azione delle radiazioni solari che riscaldano l’atmosfera, contributo essenziale a cui poi si aggiunge quello delle attività antropiche e quello delle emissioni naturali di energia in atmosfera.
Chiedi o commenta