Dal 30 giugno 2019 è possibile cedere il credito di imposta derivante dalla detrazione prevista per interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici a chi ci ha venduto il bene o a chi ha eseguito i lavori. Di seguito regole e aggiornamenti sulla disciplina.
Aggiornamento del 23 gennaio 2020
La Legge di bilancio 2020 è intervenuta sul tema (articolo 1, comma 70, L. 160/2019) modificando ulteriormente il comma 3.1 dell’articolo 14 D.L. 63/2013 come segue: a partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.06.2015 (Allegato 1), sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
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Aggiornamento del 26 agosto 2019
I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono quindi optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell'area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Ammontare dello sconto - Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Recupero dello sconto da parte del fornitore - Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.
Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito - In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Con questo provvedimento il cliente che decide, ad esempio, di installare un impianto di riscaldamento dotato di una pompa di calore a gas in sostituzione della vecchia caldaia, spendendo in totale 13.000 euro, potrà chiedere al fornitore di scontare sulla sua fattura il 65% dell'importo (pari a 8.450 euro), quindi fatturare solo 4.450 euro. Il restante importo il fornitore lo potrà mettere nelle proprie detrazioni fiscali suddividendolo per i successivi 5 anni (oppure cedere a sua volta il credito al proprio fornitore usufruendo lui stesso dello sconto in fattura).
Sul sito dell'Agenzie delle Entrate sono riportate le procedure operative per accedere a questa nuova opzione di utilizzo delle detrazioni fiscali per le spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica.
Il contenuto dell'art. 10 della legge di conversione del decreto Crescita (che consente appunto lo sconto in fattura) è attualmente oggetto di diverse critiche provenienti da diversi settori e categorie professionali, e potrebbe quindi prossimamente essere rivisto e corretto almeno parzialmente.
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La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" pubblicata online nel luglio 2019, copre a tutto tondo le tipologie di spesa ammesse, i destinatari delle detrazioni, i limiti di spesa e le modalità per usufruire delle detrazioni ammesse nell'ampia categoria delle ristrutturazioni edilizie.
Si va dagli interventi veri e propri di manutenzione straordinaria, risanamento, restauro e ristrutturazione dell’unità abitativa, anche a seguito di eventi calamitosi, a lavori di abbattimento delle barriere architettoniche o a lavori relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti.
Quelli che interessano noi sono gli interventi al punto F della sezione 1.1.3, cioè quelli il cui fine è il conseguimento di risparmi energetici grazie all'impiego di tecnologie che utilizzano e sfruttano al meglio le energie rinnovabili, proprio come le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas che utilizzano energia aerotermica (estratta dall'aria), energia geotermica (dal terreno) ed energia idrotermica (dall'acqua) per raggiungere valori molto elevati di efficienza termica.
Per quanto riguarda questi interventi, la novità più interessante è relativa all'introduzione della cessione del credito prevista dal decreto di conversione in legge del cosiddetto “Decreto Crescita”: "Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari."
Cosa significa?
Acquistando beni e servizi al fine di migliorare le performance energetiche del proprio immobile, si pongono oggi due diverse opzioni per usufruire della detrazione Irpef della spesa imponibile, a seguito naturalmente di regolare emissione di fattura e pagamento mediante bonifico ad hoc:
Le modalità operative sulla cessione del credito con sconto in fattura saranno meglio dettagliate dall'Agenzia delle Entrate, che entro la fine di luglio (2019!) dovrebbe emanare un provvedimento attuativo dell’applicazione dell’art. 10 del Decreto Crescita, come previsto dal decreto di conversione in legge (n. 58/2019), comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore del materiale e/o dei servizi.