Decreto sulla semplificazione degli impianti geotermici fino a 100 kW
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre il Decreto che regolamenta a livello nazionale le procedure per l’utilizzo del calore geotermico per impianti fino a 100 kW.
Il Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il cosiddetto "Decreto sonde geotermiche", dedicato alla piccola geotermia. Il DM ha come obiettivo di fornire le prescrizioni per la posa in opera delle sonde geotermiche destinate alla climatizzazione degli edifici, indicando quando è possibile applicare la procedura abilitativa semplificata (PAS) e quando l’installazione può essere considerata attività di edilizia libera.
Sonde geotermiche: quando in edilizia libera e quando con PAS
Il Decreto del MiTE considera lavori in edilizia libera, le installazioni di sonde geotermiche a circuito chiuso che vengono realizzate ad una profondità non superiore ai 2 metri se orizzontali, o agli 80 metri quando verticali. Inoltre la potenza dell’impianto geotermico non deve superare i 50 kW, né alterare i volumi degli edifici o comportare interventi su parti strutturali.
La procedura abilitativa semplificata(PAS) si applica invece agli impianti fino a 100 kW di potenza termica, le cui sonde si estendano fino a 3 metri di profondità se orizzontali o 170 metri se verticali. Per entrambe le tipologie in installazione geotermica è richiesto l’inserimento di una serie di dati nei nuovi registri telematici creati a breve da Regioni e Province autonome.
Prescrizioni tecniche per gli impianti geotermici residenziali
Il Decreto Sonde Geotermiche prevede, per la progettazione degli impianti, una analisi dei parametri termici del suolo, realizzata mediante un test di risposta termica (TRT) o una campagna di indagini per la caratterizzazione del sottosuolo. Per le installazioni sotto i 50 kW è possibile desumere tali dati anche ricorrendo a valutazioni ed analisi già disponibili. Il Decreto impone anche che il fluido di scambio che circola all'interno delle sonde sia a basso impatto ambientale, preferibilmente acqua potabile con eventuale aggiunta di glicole propilenico ad uso alimentare o di un altro antigelo non nocivo.
Il provvedimento, infine, riporta anche le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle perforazioni e l’obbligo di qualificazione degli installatori.
Testo del decreto pubblicato in Gazzetta.
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