Superbonus alberghi
Il Decreto Legge n. 152/2021 (pubblicato sulla GU n. 265 del 06.11.2021) appena approvato contiene l’applicazione di incentivi fiscali (M1C3-26) per gli interventi di efficientamento energetico per le attività turistico alberghiere (oltre che per interventi di digitalizzazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di piscine termali) così come avviene con il Superbonus 110% per utenze domestiche.
In particolare, il provvedimento prevede la disponibilità di 500 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta dell’80% sulle spese degli interventi suddetti.
Ancora una volta, quindi, l’efficientamento energetico è la chiave per una concreta svolta green anche del settore turistico-alberghiero, che è stato tra i più colpiti dagli effetti generati dalla pandemia.
La proposta, che è alternativa ad altri incentivi attualmente disponibili per questa categoria imprenditoriale (quali il Conto Termico il risparmio energetico che hanno soglie del 65% delle spese sostenute), prevede ulteriori agevolazioni economiche, come l’accesso a contributi a fondo perduto per interventi di innovazione, per le aziende composte da donne e/o giovani e per imprese site in alcune Regioni del Centro-Sud Italia.
In sintesi:
- viene concesso un credito l'imposta dell'80% sulle spese complessivamente sostenute per l'incremento dell'efficienza energetica e riqualificazione antisismica (e altre 4 tipologie di interventi);
- oltre al credito suddetto può essere concesso anche un contributo a fondo perduto fino a 40.000€ per interventi di digitalizzazione e innovazione, per le imprese con requisiti di imprenditoria femminile e per le imprese site in determinate regioni italiane;
- gli incentivi sono riconosciuti ad imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici;
- per le spese ammissibili o non coperte dagli incentivi sarà possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi;
- i contributi possono essere chiesti dall'attuale anno di imposta, fino al 31 dicembre 2024;
- l’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento;
- il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari;
- crediti d'imposta e contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione (500 milioni di euro);
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto il Ministero emanerà le regole applicative.
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