Detrazioni Fiscali (IRPEF e IRES)
Con la pubblicazione della Legge 30.12.2024 n. 207 (nota come Legge di Bilancio 2025) sono state riviste in modo sostanziale le agevolazioni fiscali inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, previsti per gli edifici di qualsiasi natura.
Come noto, fino al 2024, le detrazioni fiscali erano distinte in modo netto in 2 categorie: quelle relative alla ristrutturazione edilizia (che prendevano il nome di BonusCasa), dedicate ad interventi su edifici di tipo residenziale, e quelle relative ad interventi di risparmio energetico (chiamati interventi di EcoBonus), disponibili per una serie di beneficiari intesi come persone fisiche che giuridiche, comprese quindi anche imprese ed aziende.
La Legge n. 207/2024 ha modificato in modo sostanziale l’impianto applicativo di queste 2 categorie di detrazione, introducendo una serie di modifiche che possiamo riassumere nei seguenti punti:
- Introduzione di un tetto massimo di detrazioni fiscali in base al reddito del beneficiario.
- Riduzione delle aliquote di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione edilizia ed energetica.
- Unificazione delle aliquote per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.
- Differenziazione tra interventi sulle abitazioni principali e altre destinazioni d’uso dell’unità immobiliare.
- Prorogato a tutto il 2025 il Bonus mobili ed elettrodomestici.
- Eliminazione delle detrazioni fiscali per le caldaie singole alimentate a gas.
- Nessuna modifica delle tipologie di intervento ammesse (ad eccezione delle caldaie, di cui sopra).
I lavori che possono beneficiare di questa detrazione fiscale sono diversi, come ad esempio la manutenzione straordinaria svolta su singole unità immobiliari, la manutenzione ordinaria svolta su parti comuni di edifici condominiali e, tra altri interventi, anche quelli finalizzati al risparmio energetico, come la sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento con uno più moderno ed efficiente.
Come sopra già evidenziato, la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con una caldaia a condensazione non è però più sufficiente ad accedere alle detrazioni fiscali, pur essendo ovviamente possibile.
Le tecnologie incentivate
Le tecnologie per il riscaldamento e la produzione di acqua calda che possono beneficiare delle nuove detrazioni fiscali sono le stesse previste fino all’anno scorso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, ad accezione delle caldaie uniche alimentate da combustibili fossili. Quindi rimangono oggetto di detrazione le spese per l’installazione di:
- pompe di calore, elettriche e a gas;
- scaldacqua in pompa di calore;
- collettori solari termici e relativi accumuli;
- collettori solari fotovoltaici e relativi accumuli;
- sistemi ibridi (caldaia + pompa di calore);
- sistemi di building automation;
- microcogeneratori;
- generatori d’aria calda a scambio diretto.
Inoltre, possono accedere alle detrazioni fiscali anche gli interventi per:
- schermature solari;
- teleriscaldamento;
- coibentazione dell’involucro;
- riqualificazione globale dell’edificio.
Le aliquote di detrazione
Le aliquote di detrazione fiscale sono state pesantemente modificate e in parte unificate, tenendo conto della classificazione dell’immobile alle quali si applica l’intervento interessato.
Le aliquote sono così modificate:
- detrazione del 50% per interventi inerenti immobili considerati abitazione principale per il beneficiario, che ne detiene la proprietà o un diritto di godimento diretto; questa detrazione vale solo per il 2025;
- per il 2026 e 2027 la detrazione scenderà al 36%;
- detrazione al 36% per gli interventi inerenti immobili diversi dall’abitazione principale del beneficiario; questa detrazione vale solo per il 2025;
- per il 2026 e 2027 la detrazione scenderà al 30%.
A partire dal 2028 le detrazioni fiscali saranno tutte unificate al 30%.
I tetti di spesa
Non sono invece cambiati i tetti di spesa massima ammessa che, come noto, variavano già lo scorso anno in relazione al tipo di intervento:
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la spesa massima ammissibile è stata mantenuta a 96.000 € (cioè detrazione massima 48.000€ per gli interventi che godono di una detrazione al 50%) per il 2025, 2026 e 2027;
- per gli interventi di risparmio energetico, le detrazioni massime ammesse dipendono dal tipo di intervento (ad esempio per la sostituzione di impianti termici, la detrazione massima è pari a 30.000€ per ogni unità immobiliare interessata).
I massimali di detrazione
Un’altra novità introdotta dalla legge di Bilancio per il 2025 è relativa ai massimali di detrazione, legati al reddito del beneficiario.
Questa regola era già in vigore con il testo unico delle imposte, ma la Legge n. 207/2024 ha ulteriormente esteso la sua portata, abbassando il valore di reddito dal quale si applica, da 120.000 € a 75.001 €.
Le detrazioni fiscali nel loro complesso (cioè che comprendono tutte le voci di detrazione previste nel modello 730), sono soggette ad un massimo assoluto annuo, che dipende dal reddito del beneficiario e dalla situazione familiare in essere.
L’importo di detrazione annua massimo viene calcolato moltiplicando un primo fattore (che dipende dal reddito) per un coefficiente che dipende dalla composizione del nucleo familiare, seguendo lo schema di seguito indicato.
Importo massimo di detrazione:
a1) 14.000 € se il reddito complessivo del contribuente è compreso tra 75.001 € e 100.000 €;
a2) 8.000 € se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 €.
Coefficiente che tiene conto del nucleo familiare:
b1) 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
b2) 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio;
b3) 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
b4) 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, o almeno un figlio con disabilità.
Moltiplicando l’importo massimo di detrazione a) in base al reddito, per il coefficiente b) relativo alla composizione del nucleo familiare, si ottiene la detrazione massima ammissibile per ogni anno.
Lo schema seguente riporta il risultato del calcolo sopra.
Dal calcolo del monte di spese detraibili annualmente, non devono essere conteggiate quelle relative a:
- spese sanitarie
- spese per investimenti in Start-Up innovative
- spese per investimenti in PMI innovative
- spese interessi passivi su mutui contratti fino alla fine del 2024
- spese assicurative contratte fino alla fine del 2024
- spese per interventi di riqualificazione energetica effettuate fino alla fine del 2024.
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