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Detrazioni Fiscali (IRPEF e IRES)

Con la pubblicazione della Legge 30.12.2024 n. 207 (nota come Legge di Bilancio 2025) sono state riviste in modo sostanziale le agevolazioni fiscali inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, previsti per gli edifici di qualsiasi natura.

Come noto, fino al 2024, le detrazioni fiscali erano distinte in modo netto in 2 categorie: quelle relative alla ristrutturazione edilizia (che prendevano il nome di BonusCasa), dedicate ad interventi su edifici di tipo residenziale, e quelle relative ad interventi di risparmio energetico (chiamati interventi di EcoBonus), disponibili per una serie di beneficiari intesi come persone fisiche che giuridiche, comprese quindi anche imprese ed aziende.

La Legge n. 207/2024 ha modificato in modo sostanziale l’impianto applicativo di queste 2 categorie di detrazione, introducendo una serie di modifiche che possiamo riassumere nei seguenti punti:

  • Introduzione di un tetto massimo di detrazioni fiscali in base al reddito del beneficiario.
  • Riduzione delle aliquote di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione edilizia ed energetica.
  • Unificazione delle aliquote per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.
  • Differenziazione tra interventi sulle abitazioni principali e altre destinazioni d’uso dell’unità immobiliare.
  • Prorogato a tutto il 2025 il Bonus mobili ed elettrodomestici.
  • Eliminazione delle detrazioni fiscali per le caldaie singole alimentate a gas.
  • Nessuna modifica delle tipologie di intervento ammesse (ad eccezione delle caldaie, di cui sopra).

I lavori che possono beneficiare di questa detrazione fiscale sono diversi, come ad esempio la manutenzione straordinaria svolta su singole unità immobiliari, la manutenzione ordinaria svolta su parti comuni di edifici condominiali e, tra altri interventi, anche quelli finalizzati al risparmio energetico, come la sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento con uno più moderno ed efficiente.

Come sopra già evidenziato, la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con una caldaia a condensazione non è però più sufficiente ad accedere alle detrazioni fiscali, pur essendo ovviamente possibile.

Le tecnologie incentivate

Le tecnologie per il riscaldamento e la produzione di acqua calda che possono beneficiare delle nuove detrazioni fiscali sono le stesse previste fino all’anno scorso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, ad accezione delle caldaie uniche alimentate da combustibili fossili. Quindi rimangono oggetto di detrazione le spese per l’installazione di:

  • pompe di calore, elettriche e a gas;
  • scaldacqua in pompa di calore;
  • collettori solari termici e relativi accumuli;
  • collettori solari fotovoltaici e relativi accumuli;
  • sistemi ibridi (caldaia + pompa di calore);
  • sistemi di building automation;
  • microcogeneratori;
  • generatori d’aria calda a scambio diretto.

Inoltre, possono accedere alle detrazioni fiscali anche gli interventi per:

  • schermature solari;
  • teleriscaldamento;
  • coibentazione dell’involucro;
  • riqualificazione globale dell’edificio.

Le aliquote di detrazione

Le aliquote di detrazione fiscale sono state pesantemente modificate e in parte unificate, tenendo conto della classificazione dell’immobile alle quali si applica l’intervento interessato.

Le aliquote sono così modificate:

  • detrazione del 50% per interventi inerenti immobili considerati abitazione principale per il beneficiario, che ne detiene la proprietà o un diritto di godimento diretto; questa detrazione vale solo per il 2025;
  • per il 2026 e 2027 la detrazione scenderà al 36%;
  • detrazione al 36% per gli interventi inerenti immobili diversi dall’abitazione principale del beneficiario; questa detrazione vale solo per il 2025;
  • per il 2026 e 2027 la detrazione scenderà al 30%.

A partire dal 2028 le detrazioni fiscali saranno tutte unificate al 30%.

I tetti di spesa

Non sono invece cambiati i tetti di spesa massima ammessa che, come noto, variavano già lo scorso anno in relazione al tipo di intervento:

  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la spesa massima ammissibile è stata mantenuta a 96.000 € (cioè detrazione massima 48.000€ per gli interventi che godono di una detrazione al 50%) per il 2025, 2026 e 2027;
  • per gli interventi di risparmio energetico, le detrazioni massime ammesse dipendono dal tipo di intervento (ad esempio per la sostituzione di impianti termici, la detrazione massima è pari a 30.000€ per ogni unità immobiliare interessata).

I massimali di detrazione

Un’altra novità introdotta dalla legge di Bilancio per il 2025 è relativa ai massimali di detrazione, legati al reddito del beneficiario.

Questa regola era già in vigore con il testo unico delle imposte, ma la Legge n. 207/2024 ha ulteriormente esteso la sua portata, abbassando il valore di reddito dal quale si applica, da 120.000 € a 75.001 €.

Le detrazioni fiscali nel loro complesso (cioè che comprendono tutte le voci di detrazione previste nel modello 730), sono soggette ad un massimo assoluto annuo, che dipende dal reddito del beneficiario e dalla situazione familiare in essere.

L’importo di detrazione annua massimo viene calcolato moltiplicando un primo fattore (che dipende dal reddito) per un coefficiente che dipende dalla composizione del nucleo familiare, seguendo lo schema di seguito indicato.

Importo massimo di detrazione:

a1) 14.000 € se il reddito complessivo del contribuente è compreso tra 75.001 € e 100.000 €;
a2) 8.000 € se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 €.

Coefficiente che tiene conto del nucleo familiare:

b1) 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
b2) 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio;
b3) 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
b4) 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, o almeno un figlio con disabilità.

Moltiplicando l’importo massimo di detrazione a) in base al reddito, per il coefficiente b) relativo alla composizione del nucleo familiare, si ottiene la detrazione massima ammissibile per ogni anno.

Lo schema seguente riporta il risultato del calcolo sopra.

ROBUR-detrazioni-2025-schema

Dal calcolo del monte di spese detraibili annualmente, non devono essere conteggiate quelle relative a:

  • spese sanitarie
  • spese per investimenti in Start-Up innovative
  • spese per investimenti in PMI innovative
  • spese interessi passivi su mutui contratti fino alla fine del 2024
  • spese assicurative contratte fino alla fine del 2024
  • spese per interventi di riqualificazione energetica effettuate fino alla fine del 2024.

Legge di Bilancio e Detrazioni Fiscali – Chiariamo la sua applicazione con qualche esempio.

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), come noto, ha introdotto un riordino complessiva dell’applicabilità delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione e di risparmio energetico, realizzati sugli immobili esistenti. Nel contempo è stata anche inserita una nuova regola che introduce un tetto massimo alle detrazioni fiscali delle persone fisiche, dipendente dal reddito annuo dichiarato.

Siccome ci sono pervenute informazioni circa interpretazioni non corrette circa l’applicazione della nuova regola relativa ai redditi, riteniamo utile riportare alcuni esempi.

Innanzitutto va sottolineato che le novità introdotte all’art. 16 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi), riguardano:

  • le sole persone fisiche (non quelle giuridiche, quali società, imprese ecc.),
  • con un reddito complessivo superiore a 75.000€

Per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000€ e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, questa regola non posta alcuna variazione.

Il tetto massimo annuo di detrazione fiscale si applica a tutte le voci di detrazione possibili, ad eccezione di alcune voci espressamente citate dalla nuova Legge:

  • le spese sanitarie;
  • le risorse economiche investite nelle start up innovative;
  • le risorse economiche investite nelle PMI innovative;
  • gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o di mutui agrari contratti fino al31.12.2024;
  • gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
  • i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, sul rischio di eventi calamitosi per immobili ad uso abitativo, se relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024.

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ecc.).

Per le spese sostenute nel 2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000€ sono previsti due limiti:

  • quello stabilito da ciascuna tipologia di intervento (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa come ad esempio per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, pari a 30.000€ per ogni unità immobiliare);
  • il nuovo limite massimo di spesa detraibile introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR, determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare, cioè in base al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'importo "base" è pari a:

  • 14.000€, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000€, ma non superiore a 100.000€;
  • 8.000€, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000€.

L’importo base deve poi essere moltiplicato per un coefficiente pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Fatte le suddette premesse utili ad inquadrare l’applicazione dei nuovi disposti, si propone qualche esempio applicativo.

Esempio n. 1:

Contribuente con € 80.000 di reddito e 1 figlio fiscalmente a carico, che sostenga nel 2025 spese di ristrutturazione dell’abitazione principale per € 60.000.

Soluzione:

Importo base di spese detraibili: € 14.000 x coefficiente 0,70 = € 9.800

Rata di spesa per ristrutturazione abitazione principale: € 60.000 diviso 10 anni = € 6.000

L’intera spesa sostenuta risulta essere detraibile, nella misura del 50%, per complessivi € 3.000 annuali.

Esempio n. 2:

Contribuente con € 80.000 di reddito e 2 figli fiscalmente a carico, che sostenga nel 2025 spese di ristrutturazione dell’abitazione principale per € 80.000, spese di ristrutturazione dell’abitazione a disposizione di € 40.000 e spese per pratica sportiva dilettantistica dei figli di € 1.000.

Soluzione:

Importo base di spese detraibili: € 14.000 x coefficiente 0,85 = € 11.900

Rata di spesa per ristrutturazione abitazione principale: € 80.000 diviso 10 anni = € 8.000

Rata di spesa per ristrutturazione abitazione secondaria: € 40.000 diviso 10 anni = € 4.000

Spesa per pratica sportiva dilettantistica del figlio: € 1.000

Totale spese sostenute: € 13.000, superiore all’importo base di € 11.900.

Si ritiene che il contribuente possa scegliere liberamente quali spese portare in detrazione, nel limite dell’importo base di € 11.900.

La scelta sarà di detrarre interamente la ristrutturazione dell’abitazione principale (€ 8.000 x 50%= € 4.000), parzialmente la ristrutturazione dell’abitazione secondaria (€ 3.900 x 36% = € 1.404) e rinunciare alla detrazione per pratica sportiva dilettantistica dei figli, per un importo totale detraibile di € 5.404.

Rispetto alla disciplina previgente, il contribuente detrae € 226 in meno.

Esempio n. 3:

Contribuente con € 150.000 di reddito e nessun figlio fiscalmente a carico, che sostenga nel 2025 spese di ristrutturazione dell’abitazione principale per € 40.000, spese per eliminazione di barriere architettoniche per € 30.000 e spese mediche per € 1.129.

Soluzione:

Importo base di spese detraibili: € 8.000 x coefficiente 0,50 = € 4.000

Rata di spesa per ristrutturazione abitazione principale: € 40.000 diviso 10 anni = € 4.000

Rata di spesa per bonus barriere: € 30.000 diviso 5 anni = € 6.000

Spese mediche: € 1.129

Totale spese sostenute: € 11.129, superiore all’importo base di € 4.000.

Si ritiene che il contribuente possa scegliere quali spese portare in detrazione, nel limite dell’importo base di € 4.000.

La scelta potrà essere di detrarre interamente la ristrutturazione dell’abitazione principale (€ 4.000 x 50%= € 2.000) ovvero di detrarre parzialmente la spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche (€ 4.000 x 75% = € 3.000); seppur consenta una detrazione più alta, il bonus barriere determinerà una detrazione complessiva di € 15.000 in 5 anni rispetto ad una detrazione complessiva di € 20.000 in 10 anni del bonus ristrutturazioni.

La spesa medica consentirà, comunque, la detrazione di € 190 (€ 1.129 – franchigia di € 129 = € 1.000 x 19%), in quanto spesa esclusa dal nuovo limite.

Rispetto alla disciplina previgente, il contribuente detrae € 4.500 ovvero € 3.500 in meno.

Esempio n. 4:

Contribuente con € 76.000 di reddito e nessun figlio fiscalmente a carico, che sostenga nel 2025 spese condominiali di ristrutturazione delle parti comuni, riferibili ai millesimi di proprietà delle 6 unità abitative locate a terzi, per € 180.000.

Soluzione:

Importo base di spese detraibili: € 14.000 x coefficiente 0,50 = € 7.000

Rata di spesa per ristrutturazione abitazioni secondarie: € 180.000 diviso 10 anni = € 18.000

Totale spese sostenute: € 18.000, superiore all’importo base di € 7.000.

Il contribuente porterà parzialmente in detrazione le spese condominiali di ristrutturazione delle parti comuni riferibili alle 6 u.i. locate (€ 7.000 x 36% = € 2.520), dovendo decidere di procedere ad una riduzione proporzionale per ciascuna u.i ovvero di applicare l’intera detrazione ad una u.i,, una detrazione parziale su una seconda u.i e nulla sulle restanti u.i.

Rispetto alla disciplina previgente, il contribuente detrae € 3.960 in meno.

Quanto sopra esposto, conferma che vi potranno essere casi di rilevante diminuzione degli oneri detraibili spettanti, rispetto alle regole applicabili negli anni precedenti. Inoltre, i contribuenti potrebbero essere costretti ad effettuare valutazioni e scelte in merito alla programmazione delle spese da sostenere e alla scelta delle spese da detrarre.

E’ opportuno infine sottolineare che “l’importo base di spesa detraibile”, che viene determinato dal calcolo, si riferisce ad ogni annualità (come il reddito), mentre eravamo abituati a considerare la spesa detraibile come complessiva (da suddividere in x anni in base al tipo di intervento).

Infine si evidenzia che in questo modo le spese detraibili per l’intervento effettuato non avranno più un importo fisso costante, ma potranno variare anno per anno, in base all’importo base, che dipende direttamente dal reddito del contribuente e dalla composizione del suo nucleo familiare.

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